LE NOVITA' NORMATIVE E I TEMPI PER L'ENTRATA IN VIGORE

Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019, all’articolo 2086 del codice civile, dopo il I comma, aggiunge il seguente:

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”

Per adeguato assetto organizzativo devono intendersi:

  • Organigramma aziendale, con chiara identificazione delle funzioni e responsabilità
  • Attività direttiva esercitata dai soggetti che ne hanno i poteri e presenza di personale con competenze adeguate alle funzioni da svolgere
  • Flussi informativi completi, tempestivi e attendibili
  • Procedure per l’analisi e la gestione dei rischi

Per adeguato assetto amministrativo-contabile devono intendersi:

    • Rilevazione contabile completa, tempestiva e attendibile
    • Produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e la salvaguardia del patrimonio aziendale
    • Produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio

Le peculiarità delle misure proposte rendono, dunque, sempre più importanti il controllo di gestione e la tesoreria aziendale nella raccolta e gestione dei dati necessari per il calcolo degli indicatori che verranno individuati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti entro l’autunno 2019.

Il nuovo comma 3 dell’art. 2477 del codice civile, nella formulazione vigente dal 18/6/2019 dopo la conversione del decreto Sblocca Cantieri, prevede inoltre per le s.r.l. che:

“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a)    È tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b)    Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c)    Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
a.    Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro
b.    Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro
c.    Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità”

Il nuovo comma 4 dell’art. 2477 del codice civile prevede inoltre, per le s.r.l., che:

“L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”

Le procedure di allerta previste dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza (Dlgs 12 gennaio 2019 n. 14) si sostanziano in:

    • Strumenti di allerta (art. 12)
    • Indicatori della crisi (art. 13)
    • Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari (art. 14)
    • Obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (art. 15)
    • Organismo di composizione della crisi d’impresa – OCRI (art. 16)
    • Composizione della crisi (art. 19)
    • Misure protettive (art. 20)
    • Misure premiali (art. 24 e 25)

L’approccio anticipatorio alle situazioni di criticità diventa, pertanto, imprescindibile, così come diventa sempre più importante la presenza in azienda di un applicato sistema di

    • Pianificazione e controllo
    • Reporting economico finanziario
    • Cruscotto di indicatori

Al di là delle proroghe di alcuni provvedimenti al 2021 la maggior parte delle previsioni precedentemente indicate sono già in vigore a pieno regime.