LE NOVITA' NORMATIVE E I TEMPI PER L'ENTRATA IN VIGORE
Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019, all’articolo 2086 del codice civile, dopo il I comma, aggiunge il seguente:
“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”
Per adeguato assetto organizzativo devono intendersi:
- Organigramma aziendale, con chiara identificazione delle funzioni e responsabilità
- Attività direttiva esercitata dai soggetti che ne hanno i poteri e presenza di personale con competenze adeguate alle funzioni da svolgere
- Flussi informativi completi, tempestivi e attendibili
- Procedure per l’analisi e la gestione dei rischi
Per adeguato assetto amministrativo-contabile devono intendersi:
- Rilevazione contabile completa, tempestiva e attendibile
- Produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e la salvaguardia del patrimonio aziendale
- Produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio
Le peculiarità delle misure proposte rendono, dunque, sempre più importanti il controllo di gestione e la tesoreria aziendale nella raccolta e gestione dei dati necessari per il calcolo degli indicatori che verranno individuati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti entro l’autunno 2019.
Il nuovo comma 3 dell’art. 2477 del codice civile, nella formulazione vigente dal 18/6/2019 dopo la conversione del decreto Sblocca Cantieri, prevede inoltre per le s.r.l. che:
“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) È tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
a. Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro
b. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro
c. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità”
Il nuovo comma 4 dell’art. 2477 del codice civile prevede inoltre, per le s.r.l., che:
“L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”
Le procedure di allerta previste dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza (Dlgs 12 gennaio 2019 n. 14) si sostanziano in:
- Strumenti di allerta (art. 12)
- Indicatori della crisi (art. 13)
- Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari (art. 14)
- Obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (art. 15)
- Organismo di composizione della crisi d’impresa – OCRI (art. 16)
- Composizione della crisi (art. 19)
- Misure protettive (art. 20)
- Misure premiali (art. 24 e 25)
L’approccio anticipatorio alle situazioni di criticità diventa, pertanto, imprescindibile, così come diventa sempre più importante la presenza in azienda di un applicato sistema di
- Pianificazione e controllo
- Reporting economico finanziario
- Cruscotto di indicatori
Al di là delle proroghe di alcuni provvedimenti al 2021 la maggior parte delle previsioni precedentemente indicate sono già in vigore a pieno regime.